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Come ormai saprete dal 1° luglio 2023 è entrata in funzione la riforma dello sport che va a riformare nel nostro caso la gestione delle ASD e SSD. Vogliamo anche precisare che per la sua piena operatività si dovra attendere anche l'uscita in Gazzetta  Ufficiale del decreto correttivo del 31 maggio scorso per avere tutti quegli aggiornamenti che andrebbero a migliorare tutta la gestione del settore sportivo.

 

Al momento la riforma va a toccare questi principali ambiti:

  1. dal 1 luglio i compensi sportivi  in base all'art. 67 comm. 1 lett. m del TUIR  non possono essere più erogati
  2. assicurazione obbligatoria INAIL per CO.CO.CO. e  subordinati
  3. nuovo rapporto con i dipendenti pubblici
  4. sarà necessario aggiornare gli statuti delle ASD e SSD
  5. tassazione per premi sportivi

 

1) Modifica dei rapporti con i collaboratori sportivi
Come abbiamo detto dal 1 luglio, non è più possibile pagare i collaboratori sportivi con le ASD/SSD attraverso i compensi sportivi e quindi si deve optare per queste tipologie di contratti di lavoro e non:

  1. prestazioni da lavoro CO.CO.CO. in caso l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara,  anche ogni tesserato che svolge specifiche mansioni riconosciute dai regolamenti dei singoli enti affilianti, rientri nella tipologia di lavoro autonomo e non superi le 18 ore, oppure le 24 ore come da correttivo in approvazione, escluso il tempo per la partecipazione a manifestazioni sportive. Per tali contratti, il decreto correttivo in approvazione, prevederebbe che la comunicazione preventiva attraverso il RAS potrà essere effettuata entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto lavorativo. Si dovrà redigere il contratto di CO.CO.CO. sportivo, e gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti potranno essere versati entro il 31/10/2023, sempre come indicato dal correttivo in approvazione. Dal punto di vista fiscale i compensi sportivi vengono suddivisi in tre tipologie: a) fino a 5.000 euro annui sono esenti da INPS e IRPEF; b) da 5.001 a 15.000 euro annui si versano solo i contributi INPS con aliquota contributiva Invalidità, Vecchiaia del 25 % che fino al 31/12/2027 è ridotta al 50%. Si dovrà aggiungere anche un 2,03% per disoccupazione, malattia, maternità, assegni familiari, ecc.; c) oltre 15.000 euro annui si pagano sia i contributi INPS che IRPEF con le aliquote ordinarie e relative addizionali.  I contributi INPS sono previsti per 2/3 a carico della società e 1/3 a carico del lavoratore.
  2. Volontari  sono quelle persone che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per aiutarci a svolgere le attività istituzionali. Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal Comune di residenza del volontario. Lo schema di correttivo, ove approvato, prevede la possibilità di corrispondere rimborsi
    forfettari autocertificati per un importo massimo di 150 euro mensili.
  3. Collaborazioni coordinate e continuativie amministrativo-gestionali, sono quelle figure che rientrano nella gestione della segreteria o receptionist con compiti amministrativo gestionali. Per questa tipologia di  lavoratori, ai quali non si applica il limite delle 24 ore settimanali, affinchè ci sia la presunzione di co.co.co. (come avviene per i co.co.co sportivi) vengono mantenute le medesime agevolazioni fiscali e previdenziali dei co.co.co. sportivi, occorrerà però bisognerà effettuare la comunicazione preventiva, LUL, cedolino paga, prospetto contributivo ecc. attraverso i canali ordinari ma attraverso il consulente del lavoro. Questa tipologia di contratto non deve passare attraverso il registro RAS ( Registro delle Attività Sportive ).
  4. lavoratore autonomo con P.IVA dove la figura sportiva lavora in piena autonomia, in maniera  non esclusiva, quindi consigliato per operare con più realtà sportive.
  5. Collaboratori occasionali che non rientrano nel concetto del lavoro sportivo ma è possibile comunque servirsene come tipologia. In questo caso si dovrà applicare la ritenuta d’acconto del 20% e una volta superata la soglia dei 5.000 euro annui il collaboratore dovrà iscriversi alla gestione separata dell'INPS
  6. contratto da lavoro per impianti sportivi, anche questo non rientra nel concetto della riforma dello sport ma dei contratti collettivi di lavoro nazionali con tutte le incombenze di tassazione e previdenziali da lavoro subordinato.
2) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. E' prevista l'assicurazione ai fini INAIL per i lavoratori sportivi co.co.co. (articolo  5, commi 2 e 3, del Dlgs 38/2000). Attualmente il decreto legislativo 36/2021 non prevede alcuna soglia di esenzione. Anche qui è da attendere l'uscita del correttivo per avere maggiori indicazioni.

 

3) I Dipendenti Pubblici dal 1° luglio possono svolgere, fuori dall’orario di lavoro, un’attività che rientra nell’ambito del lavoro sportivo in forma di Attività gratuita come Volontario. In questo caso dovranno effettuare una semplice comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Oppure se Attività retribuita ( CO.CO.CO. o P.IVA) dovranno richiedere autorizzazione all’amministrazione di appartenenza.  Lo schema di correttivo, ove approvato, introduce un meccanismo di silenzio assenso che decorsi 30 giorni dalla domanda, in assenza di rilascio o rigetto espresso, l’autorizzazione si intende accolta.

 

4) Adeguamento degli statuti di ASD e SSD. Dal 1° luglio  si dovrà procedere per l'adeguamento ai propri statuti in base alle disposizioni di cui all’articolo 7 e seguenti del Dlgs 36/2021. In attesa dell'approvazione del correttivo, attualmente non è previsto un termine per adeguare gli statuti ma occorrerà adeguarsi entro il 31 dicembre 2023.

 

5) Tassazione sui Premi sportivi. Dal 1° luglio, per i premi sportivi versati a tesserati, in qualità di atleti e tecnici, si applicherà una ritenuta a titolo d’imposta del 20%. Quanto ricevuto come premio non si accumula più con gli altri redditi, come previsto ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir (abrogato dal 1°luglio 2023).

 

Ora sarà necessario come abbiamo detto, attendere che il correttivo venga approvato per poter procedere in modo corretto all'applicazione di tutti i punti richiesti dalla riforma dello sport, e ci auguriamo porti chiarezza e semplicità come richiesto da tuto il mondo sportivo e non solo.

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